Art. 153 c.p.p. — Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, ((con le modalita' previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4,)) direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto ((in forma di documento analogico)) nella segreteria. ((In tale ultimo caso, il)) pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalita' di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa e' avvenuta. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. ((In tal caso, il)) pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 96/2022

    Questione inammissibile
    14 aprile 2022

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153 cod. proc. pen., sollevate dal GUP del Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non consente alle parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico ministero mediante posta elettronica certificata (PEC). Se è innegabile che dal quadro normativo precedente alla legislazione emergenziale del 2020, dovuta all'epidemia da COVID-19, trasparisse una evidente disparità di trattamento tra le parti del processo penale - in quanto al PM era consentito in via generale l'uso della PEC per le notificazioni al difensore dell'imputato o indagato, laddove analoga possibilità era preclusa al difensore, senza ragionevoli giustificazioni, per le notificazioni al pubblico ministero -, d'altra parte le modifiche normative nel frattempo intervenute fanno sì che la richiesta del giudice a quo sia ormai in conflitto con la diversa scelta compiuta dal legislatore del 2020 di prevedere - quanto meno sino al 31 dicembre 2022 - che memorie, documenti, richieste e istanze del difensore al pubblico ministero (compresa quella di interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 415- bis , comma 3, cod. proc. pen.) siano depositati sul portale del processo penale telematico (PPPT), anziché inviati mediante PEC. Inoltre, l'auspicata pronuncia di illegittimità costituzionale rischierebbe di determinare essa stessa nuove disarmonie e incongruenze, perché, anzitutto, l'introduzione della facoltà, per le parti e i difensori, di effettuare notificazioni al PM tramite PEC presuppone una complessa attività di normazione primaria e secondaria, volta a creare le condizioni pratiche perché tale facoltà possa essere utilmente esercitata, che esorbita dai poteri della Corte costituzionale, la quale non potrebbe con la propria pronuncia assicurare il corretto funzionamento dei flussi comunicativi. Infine, l'intervento richiesto si sovrapporrebbe in maniera disorganica all'esercizio della delega di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 134 del 2021, finalizzata a introdurre una compiuta e stabile disciplina del processo penale telematico. Va tuttavia formulato il pressante auspicio che il Governo dia puntuale attuazione alla delega indicata, confermando così anche per il futuro la facoltà per il difensore di giovarsi di modalità telematiche per l'effettuazione di notificazioni e depositi presso l'autorità giudiziaria. Ciò in coerenza con il dovere costituzionale di assicurare piena effettività al diritto di difesa, e assieme di superare definitivamente l'irragionevole disparità di trattamento tra parte pubblica e privata ravvisata, a ragione, dal rimettente.

    Art. 153 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. 3 parole tolte, 30 parole aggiunte.

Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, tolto: anche aggiunto: con le modalita' previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto aggiunto: in forma di documento analogico nella segreteria. tolto: Il aggiunto: In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalita' di chi … della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. tolto: Il aggiunto: In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art153 · fonte del testo

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