Art. 1284 c.c. — Saggio degli interessi
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[1]Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. 129a 140a
[2]Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
[3]Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 10 dicembre 1998
129acon decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 10 dicembre 1998 (in G.U. 11/12/1998, n. 289) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999".
Decreto 11 dicembre 2000
140acon decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 11 dicembre 2000 (in G.U. 15/12/2000, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001".
Testo in vigore dal 30 dicembre 2000 al 29 dicembre 2001
