Art. 25 — Determinazione del saggio di interesse e delle altre ritenute

La misura degli interessi e delle ritenute per rischi da applicare sui prestiti e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Opera di previdenza con propria delibera. La ritenuta per i rischi non potra', comunque, superare le misure del 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni e del 4 per cento per quelli estinguibili oltre il quinquennio, fissato rispettivamente dall'articolo 10 della legge 191 giugno 1913, n. 641, e dall'articolo 8, secondo comma, della legge 28 dicembre 1922, n. 1682.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari