Corte costituzionale

Ordinanza n. 398/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2

marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli

ingegneri ed architetti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22

gennaio 1987 e il 30 ottobre 1986 dal Tribunale di Grosseto, nei

procedimenti civili vertenti tra i comuni di Roccalbegna e di

Semproniano e Pisaneschi Enzo, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e

621 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 19 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il tribunale di Grosseto, nel corso di due giudizi di

opposizione a decreti ingiuntivi concernenti il pagamento di somme

per prestazioni professionali, con due ordinanze rispettivamente

emesse il 30 ottobre 1986 ed il 22 gennaio 1987 (pervenute alla

Corte, l'una il 5 giugno e l'altra il 10 aprile 1996), ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n.

143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed

architetti), nella parte in cui prevede interessi moratori

ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia;

che il rimettente rileva come la norma impugnata riconosca sulle

somme dovute e non pagate entro sessanta giorni dalla consegna della

specifica un tasso di interesse moratorio ben superiore a quello

legale ex art. 1224, primo comma, e 1284 del codice civile (che

all'epoca delle ordinanze di rimessione era del 5%) poiché "la

misura corrente del tasso ufficiale di sconto è del 16,50%"; e come,

in tal modo, agli ingegneri ed architetti viene accordata una

posizione di vantaggio, non giustificata né dalla natura della

prestazione né da quella del credito, rispetto agli altri

professionisti e alla generalità dei creditori, in ciò

configurandosi l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione, e

perciò i due giudizi devono essere riuniti;

che questa Corte ha già dichiarato non fondata identica

questione con la sentenza n. 43 del 1989, ritenendo non confrontabili

il trattamento riservato ai crediti di determinate categorie

professionali e quello riconosciuto alla generalità dei crediti per

somme di denaro, attese le peculiarità della tutela delle

prestazioni in argomento (v. anche ordinanza n. 229 del 1990 e

sentenza n. 1064 del 1988);

che nessun nuovo argomento in contrario risulta dalle ordinanze

di rimessione e che, per di più, con l'art. 1 della legge 26

novembre 1990, n. 353, attraverso la sostituzione dell'art. 1284 cod.

civ., il saggio degli interessi legali è stato elevato al dieci per

cento, mentre, di contro, il tasso ufficiale di sconto è da allora

fortemente diminuito;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2

marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli

ingegneri ed architetti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale di Grosseto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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