Corte costituzionale

Ordinanza n. 399/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/2000 · relatore Valerio Onida

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2,

dell'allegato B alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22

(Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58

e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle

unità sanitarie locali), promosso con Ordinanza emessa l'11 ottobre

1999 dal Tribunale di Frosinone, iscritta al n. 115 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con Ordinanza emessa l'11 ottobre 1999, pervenuta a

questa Corte il 1° marzo 2000, il Tribunale di Frosinone ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

articoli 3, primo comma, e 117 della Costituzione, dell'art. 53,

comma 2, del "capitolato d'oneri generale per i contratti delle

unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi",

allegato alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22

(Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58

e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle

unità sanitarie locali);

che il censurato art. 53, dopo aver previsto, al primo comma,

che l'amministrazione è tenuta ad emettere il mandato di pagamento

entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, stabilisce, al

secondo comma, che "il mancato rispetto di tale termine fa sorgere

nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle

somme dovute, al tasso e con le procedure di cui agli artt. 35 e 36

del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato

dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il

ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il

pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi

o da altre amministrazioni";

che gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962

(Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di

competenza del Ministero dei lavori pubblici) - il regolamento

recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici è oggi

quello adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19

aprile 2000, n. 145 - articoli cui la norma regionale fa rinvio,

prevedevano che, decorsi i termini di tolleranza stabiliti, siano

dovuti al creditore dell'amministrazione gli interessi moratori in

misura pari all'interesse praticato dagli istituti di credito in

applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato

nazionale del denaro, misura accertata periodicamente con apposito

decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

che il remittente dubita della legittimità costituzionale di

detta norma regionale, in quanto essa tenderebbe a dettare una

disciplina legale della misura del saggio di interesse, destinata a

regolare direttamente il rapporto fra l'unità sanitaria locale ed il

fornitore, quanto meno con la forza di una statuizione che spiega

efficacia in assenza di contraria pattuizione, disciplina legale che

si sostituirebbe, derogandovi per tutti i contratti soggetti alla

predetta legge regionale, a quella derivante dagli articoli 1224 e

1284 del codice civile; mentre la norma medesima non potrebbe

intendersi come volta a prefigurare il contenuto di una clausola

contrattuale concernente la fissazione, ai sensi dell'art. 1224,

secondo comma, del codice civile, della misura degli interessi

moratori, e destinata ad operare solo in forza della sua inclusione

nel contratto;

che, secondo il giudice a quo, il quale si richiama alla

sentenza di questa Corte n. 82 del 1998, la norma regionale sarebbe

in contrasto sia con il principio di eguaglianza, ponendo una

categoria di cittadini in posizione diversa rispetto a tutti gli

altri per ciò che attiene alla disciplina dei loro rapporti

contrattuali, sia con l'art. 117 della Costituzione, in quanto la

legge regionale violerebbe il limite della potestà legislativa

regionale cosiddetto del diritto privato, basato sull'esigenza di

garantire in tutto il territorio nazionale uniformità di disciplina

e di trattamento ai rapporti tra soggetti privati: limite comportante

l'inderogabilità, da parte del legislatore regionale, delle norme

dettate dal codice civile per regolare l'esercizio dell'autonomia

negoziale privata, sia che si tratti di norme imperative, sia che si

tratti di norme destinate a regolare direttamente i rapporti tra

soggetti, in assenza di diversa volontà negoziale delle parti;

che non vi è stata costituzione di parti né intervento del

Presidente della Giunta regionale.

Considerato che la disposizione impugnata, contenuta nel

capitolato generale allegato alla legge della Regione Lazio n. 22 del

1989, e approvato con l'art. 2, comma 2, della stessa legge, è stata

"soppressa" con la delibera della Giunta regionale della Regione

Lazio n. 3741 del 29 luglio 1998 (anteriore all'ordinanza

introduttiva del presente giudizio), nell'esercizio del potere di

modificare il capitolato medesimo, attribuito alla Giunta regionale

dall'art. 2, comma 3, della citata legge regionale, nel testo

sostituito dall'art. 29, comma 2, della legge della Regione Lazio 31

ottobre 1996, n. 45, e con una motivazione nella quale, fra l'altro,

si prende atto della proposizione, da parte del Tribunale di Milano,

di una questione di legittimità costituzionale della disposizione in

oggetto, sospettata di essere in contrasto, in quanto derogatoria

rispetto all'art. 1224 del codice civile, con il principio

costituzionale di eguaglianza e con i limiti dell'attività

legislativa delle Regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;

che è compito del giudice a quo, motivare in ordine alla

perdurante applicabilità della norma denunciata, nonostante la sua

successiva soppressione, alla fattispecie dedotta in giudizio, e

quindi in ordine alla rilevanza della questione anche sotto questo

profilo (cfr. ordinanza n. 438 del 1999);

che il giudice remittente non offre, invece, alcuna

motivazione su questo punto, onde la questione proposta si palesa

come manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla

rilevanza;

che la predetta ragione di inammissibilità esime la Corte da

ogni ulteriore valutazione circa la forza di legge della disposizione

impugnata, contenuta in un "capitolato d'oneri generale - tipo"

(art. 2, comma 2, legge reg. n. 22 del 1989), approvato come allegato

alla legge regionale, ma dalla stessa legge reso modificabile con

deliberazione amministrativa (cfr. art. 2, comma 3, legge reg. n. 22

del 1989, sia nel testo originario, sia in quello sostituito

dall'art. 29 della legge reg. n. 45 del 1996), nonché circa la

idoneità dello stesso capitolato a porre norme direttamente

applicabili ai rapporti contrattuali, anziché norme rivolte alle

sole amministrazioni delle unità sanitarie locali e dirette ad

imporre il contenuto di clausole dei contratti da queste stipulati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, del "capitolato

d'oneri generale per i contratti delle unità sanitarie locali

relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla legge

della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (Modifiche ed integrazioni

alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58

in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali),

sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 117 della

Costituzione, dal Tribunale di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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