Art. 3 — Artt. 3 e 17 commi 5 e 6, D.L. n. 331/93 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285 - Art. 2 D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 - Art. 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346). Accertamento, liquidazione e pagamento

Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantita' e qualita'. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunita' europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2025, N. 43)). La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalita' di cui all'articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalita' di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso di cui all'articolo 46 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, stabilito per il pagamento dilazionato dei diritti doganali previsti dalla normativa nazionale. Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari. 83 129 Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in documentate e riscontrabili condizioni oggettive e temporanee di difficolta' economica puo' presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo gia' sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno. Sulle somme per le quali e' autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennita' di mora di cui al comma 4, nonche' della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entita' nel versamento delle rate. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 19 maggio 2020, n. 34

83

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto: - (con l'art. 131, comma 1) che "Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennita' di mora previste per il ritardato pagamento"; - (con l'art. 132, comma 1) che "In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4: a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020; b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020"; - (con l'art. 132, comma 2) che "Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e' effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi".

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

129

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9079/2026

    10 aprile 2026

    In tema di accisa sull'energia elettrica, in caso di mancato o ritardato pagamento, è dovuto il pagamento tanto della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributaria generale. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva qualificato come sanzionatoria la previsione di debenza di indennità di mora ed interessi, ritenendola pertanto non cumulabile con la prevista sanzione per il medesimo titolo).

    Art. 3

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 386 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 104/2023

    Questione infondata
    25 maggio 2023

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinc…

    Art. 24-ter Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 3 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1995

1995oggi
  1. 1 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 5 aprile 2025 — 1 gennaio 2026per 9 mesi
  3. 14 dicembre 2021 — 5 aprile 2025per 3 anni
  4. 19 maggio 2020 — 14 dicembre 2021per un anno
  5. 3 dicembre 2016 — 19 maggio 2020per 3 anni
  6. 1 aprile 2010 — 3 dicembre 2016per 7 anni
  7. 1 giugno 2007 — 1 aprile 2010per 3 anni
  8. 24 novembre 2002 — 1 giugno 2007per 5 anni
  9. 1 dicembre 2001 — 24 novembre 2002per 12 mesi
  10. 1 gennaio 2001 — 1 dicembre 2001per 11 mesi
  11. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 2001per 4 anni
  12. 29 novembre 1995 — 2 marzo 1997testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2025 al 1 gennaio 2026. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). tolto: Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2025, N. 43. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art3 · fonte del testo

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