Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1980 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1284

cod.civ. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1977 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Galimberti Martino e Varesi Ferruccio,

iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 15 luglio 1977;

2) ordinanza emessa il 14 marzo 1978 dal pretore di Piombino nel

procedimento civile vertente tra Maiolini Silvano e Tozzi Iole,

iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice

relatore Guido Astuti;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 23 marzo 1977 nel corso del giudizio

civile vertente tra Galimberti Martino e Varesi Ferruccio ed avente ad

oggetto la richiesta di risarcimento di danni conseguenti ad incidente

stradale, il pretore di Milano ha sollevato, d'ufficio, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.

1284, primo comma, del codice civile perché, ove le risultanze

processuali avessero suffragato la domanda dell'attore, avrebbe dovuto

condannare il convenuto al risarcimento dei danni provocati, con gli

interessi legali sulla somma liquidata, e cioè al saggio del cinque

per cento annuo. Ma la determinazione, in misura rigida e precostituita

del saggio degli interessi legali porterebbe, secondo il giudice a quo,

ad un ingiustificato diverso trattamento di colui il cui diritto viene

accertato giudizialmente, rispetto al quivis che non sia costretto a

ricorrere alla tutela giudiziale e che, pertanto, sulle somme a lui

dovute può pretendere ed ottenere interessi commisurati al saggio

ufficiale di sconto determinato dall'istituto di emissione.

Davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private,

mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo la non rilevanza

della questione, avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al

risarcimento dei danni "con gli interessi legali sulla somma liquidata"

e non potendo il giudice, in presenza di una eventuale sentenza di

accoglimento della Corte, pronunciare, in violazione dell'art. 112

c.p.c., oltre i limiti della domanda dell'attore.

La questione sarebbe comunque infondata perché la norma impugnata

lascia libere le parti di pattuire gli interessi sulle somme dovute,

con il solo limite costituito dal divieto di interessi usurari, e solo

in mancanza di pattuizioni al riguardo stabilisce in quale misura siano

dovuti gli interessi; quando tale pattuizione non è possibile, come in

materia di obbligazioni extracontrattuali, allora il principio

contenuto nell'art. 1284 prende vigore con carattere di generalità per

tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni.

La circostanza, infine, che il legislatore abbia fatto riferimento

al tasso di interesse legale, piuttosto che a quello praticato nel

libero mercato, costituisce scelta discrezionale, razionalmente

giustificabile con la naturale e storica diffidenza verso i tassi

superiori e con la tutela del debitore.

2. - Con ordinanza emessa il 14 marzo 1978 nel giudizio civile

vertente tra Maiolini Silvano e Tozzi Iole e avente ad oggetto il

pagamento di una somma, il pretore di Piombino ha sollevato - su

eccezione dell'attore - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1284 c.c. in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. perché,

stabilendo detta norma il tasso di interesse nella misura del cinque

per cento annuo, e cioè al di sotto del tasso di svalutazione della

moneta:

a) viola il principio di uguaglianza comportando una irragionevole

diversità di trattamento, lesiva per il creditore e favorevole al

debitore (in contrasto pertanto con ogni principio di giustizia

distributiva), in quanto il debitore trarrebbe maggiore interesse a

procrastinare l'adempimento della dovuta obbligazione ovvero anche a

vedersi convenuto in giudizio, dal momento che, a titolo di interessi

legali, deve corrispondere molto meno di quanto può percepire

impiegando le somme oggetto dell'obbligazione nei modi senz'altro più

remunerativi che il sistema economico consente;

b) "vanifica e scoraggia la tutela del risparmio in tutte le sue

forme", posto che la norma stessa ha indubbiamente finalità

remunerativa del capitale e che tale finalità "è venuta meno ove si

consideri che da circa un decennio il tasso di svalutazione della

moneta ha non solo vanificato la remunerazione, ma anche eroso il

capitale".

Non si è costituita alcuna delle parti private.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione venga

dichiarata non fondata. L'art. 1284 c.c., infatti, è norma pienamente

derogabile dalla volontà delle parti, che sono libere di pattuire la

misura del saggio degli interessi sulle somme dovute e che ben possono,

pertanto, premunirsi contro gli effetti della svalutazione. D'altra

parte la legge (art. 1284 c.c.) pone al principio generale, secondo cui

il danno da inadempimento deve essere provato dal creditore che

pretende il risarcimento, una deroga nel caso in cui oggetto della

obbligazione sia una somma di denaro, con la previsione di una

liquidazione legale del danno che si fonda sulla presunzione di

produttività del denaro e che esime il creditore dall'obbligo di

provare il danno, sicché gli interessi sono dovuti "anche se il

creditore non prova di aver sofferto alcun danno". Lo stesso articolo

prevede poi espressamente che "al creditore che dimostra di aver subito

un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento", e nel maggior danno

ben può essere ricompreso, appunto, quello conseguente alla

svalutazione della moneta. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del pretore di Milano, resa in un giudizio di

responsabilità civile in cui veniva chiesto il risarcimento dei danni

da sinistro stradale, "con gli interessi legali", solleva, in

riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale della disposizione dell'art. 1284, primo comma, del

codice civile, per cui "il saggio degli interessi legali è del cinque

per cento in ragione di anno"; l'ordinanza del pretore di Piombino, in

un giudizio diretto ad ottenere il pagamento del prezzo di merci

vendute, "con gli interessi legali... per entità non inferiori al

tasso di svalutazione monetaria", solleva la stessa questione, in

riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. La disposizione denunciata,

determinando l'interesse legale in misura fissa ed inferiore

all'attuale tasso di svalutazione della moneta, sarebbe fonte di

ingiustificate disparità di trattamento, prospettate sotto due diversi

profili. Secondo la prima ordinanza, tale disparità si verificherebbe

tra coloro che, essendo costretti a chiedere l'accertamento giudiziale

del proprio diritto di credito, possono ottenere la conseguente

attribuzione degli interessi solo nella misura legale, e gli altri

soggetti che hanno di regola la possibilità di pattuire la

corresponsione di interessi nella maggior misura consentita dalle

normali condizioni di mercato. Nella seconda ordinanza è invece

rilevata la disparità di trattamento tra creditori e debitori, in

quanto la misura legale degli interessi non offrirebbe ai primi un'equa

rimunerazione dei loro capitali, e indurrebbe i secondi a procrastinare

l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie per conseguirne ingiusto

vantaggio. La insufficiente misura del saggio legale degli interessi

confliggerebbe altresì con il principio sancito dall'articolo 47 della

Costituzione, perché per effetto di essa sarebbe "vanificata e

scoraggiata la tutela del risparmio in tutte le sue forme".

2. - Data la identità della questione, i due giudizi possono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Nel primo giudizio l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il

difetto di rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della

decisione di merito, in quanto, avendo l'attore chiesto la condanna del

convenuto al risarcimento dei danni "con gli interessi legali", la

cessazione di efficacia della norma impugnata, conseguente

all'eventuale sentenza di accoglimento di questa Corte, "non

abiliterebbe il giudice a pronunciare, in violazione dell'art. 112

c.p.c., oltre i limiti della domanda".

L'eccezione va disattesa. L'ordinanza di rimessione ha ritenuto la

rilevanza della questione, osservando che una pronuncia di

incostituzionalità "avrebbe effetto nel giudizio, in cui la

statuizione sulla misura degli interessi è conseguenziale a quella

dell'eventuale condanna del convenuto al risarcimento del danno". Al

riguardo, appare decisivo il rilievo che la domanda relativa agli

interessi legali non può essere rigidamente limitata alla misura del

cinque per cento, fissata dalla legge di cui il giudice pone in dubbio

la legittimità costituzionale, ma va logicamente intesa come diretta

ad ottenere gli interessi nella misura (massima) stabilita dalla norma

applicabile al momento della decisione della causa.

3. - Nel merito, la questione non è fondata. Sarebbe fuori luogo,

ai fini del giudizio di costituzionalità della norma denunciata.

approfondire qui la natura e funzione, controversa in dottrina come in

giurisprudenza, degli interessi legali, richiesti con domanda

accessoria a pretese giudiziali aventi ad oggetto crediti di valore o

rispettivamente di valuta, come quelle formulate nelle due liti a cui

si riferiscono le ordinanze di rimessione; gli interessi richiesti in

entrambe le ipotesi, qualificabili come interessi moratori o come danni

- interessi (senza che occorra qui indagare sul loro carattere

compensativo o risarcitorio), sono puntualmente regolati dalla

disposizione dell'art. 1224, primo comma, del codice civile, per cui

nelle obbligazioni pecuniarie (sempreché non siano stati convenuti

interessi in misura superiore. applicabile anche in caso di mora),

essi sono comunque dovuti nella misura legale stabilita dall'art. 1284,

anche se il creditore non provi di aver sofferto alcun danno; mentre al

creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore compete, a

norma dello stesso art. 1224, secondo comma, "l'ulteriore

risarcimento". E sono ben noti gli sviluppi interpretativi in base ai

quali la recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha ammesso

criteri presuntivi in ordine alla prova della sussistenza del danno,

con riguardo alle normali possibilità di impiego e rimunerazione del

denaro offerte dal mercato. Per quanto concerne, d'altra parte, le

obbligazioni di risarcimento del danno da fatto illecito, occorre

ricordare che anche il ritardo della riparazione si ricollega

causalmente all'evento dannoso, e rientra quindi nel danno risarcibile

ai sensi dell'art. 2056 c.c.; nel qual caso gli interessi moratori

possono essere riconosciuti solo per il periodo successivo alla

valutazione e liquidazione giudiziale del danno.

Tale essendo la disciplina legislativa in materia di interessi di

mora e di risarcibilità dell'eventuale maggior danno prodotto dal

ritardo nell'adempimento, imputabile al debitore, appare evidente la

infondatezza delle considerazioni svolte nelle ordinanze di rimessione

circa la incostituzionalità del disposto dell'art. 1284,. primo comma,

c.c., per la disparità di trattamento che sarebbe determinata dal

divario tra il saggio degli interessi legali e il più elevato livello

raggiunto, nelle attuali contingenze, dagli interessi convenzionali.

L'ordinanza del pretore di Milano reputa ingiustificato il

trattamento di chi può richiedere solo l'interesse legale, rispetto a

quanti possono convenzionalmente ottenere interessi commisurati al

saggio ufficiale di sconto, o anche più elevati. Ma non è ammissibile

il raffronto tra situazioni diverse, come quelle di chi, nel difetto di

altro titolo giuridico, ha tuttavia diritto ad ottenere gli interessi

legali, e chi avvalendosi dell'autonomia negoziale pattuisce la

corresponsione di interessi in misura superiore al saggio stabilito

dalla legge comune con norma meramente dispositiva, salvo il requisito

della determinazione per iscritto e il limite del divieto degli

interessi usurari.

Nemmeno possono accogliersi i rilievi dell'ordinanza del pretore di

Piombino, circa la disparità di trattamento che si verificherebbe tra

creditori e debitori per il fatto che il saggio legale degli interessi

è inferiore al tasso di svalutazione annuale della moneta. È

incontestabile ed universalmente noto che il deprezzamento della moneta

incide sul valore reale dei rapporti di credito - debito in valuta: ma

gli effetti della svalutazione monetaria rispetto alle obbligazioni

pecuniarie (specie se a medio o lungo termine) potranno eventualmente

richiedere misure della più varia natura, non necessariamente

l'aumento del saggio degli interessi legali. A prescindere da ogni

possibile riserva sul valore della tradizionale distinzione tra

interessi moratori e interessi corrispettivi, in rapporto alla

identità o diversità della rispettiva funzione, sembra certo che

l'interesse legale, nel vigente regime normativo, può avere carattere

corrispettivo o risarcitorio, ma non ha di regola funzione

reintegrativa del valore delle somme di denaro oggetto della

prestazione principale, erose dalla inflazione.

4. - Privo di fondamento è anche il richiamo al parametro offerto

dall'art. 47 della Costituzione, con l'enunciazione di principio che

la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 29

del 1975), la norma costituzionale segna un indirizzo generale,

rispetto al quale non può dirsi che la disposizione sul saggio degli

interessi legali costituisca puntuale ostacolo, per le considerazioni

dianzi svolte, alla tutela del risparmio.

5. - Per vero, la svalutazione monetaria ha, in relazione alla

disciplina del saggio degli interessi legali, influenza solo indiretta

o mediata, ben diversa da quella che esercita sulle obbligazioni

pecuniarie in genere, determinando squilibri di varia intensità tra le

posizioni creditorie e debitorie.

È innegabile che in presenza di accentuati processi

inflazionistici la misura degli interessi convenzionali è soggetta a

rilevanti lievitazioni, sia per effetto della politica di aumento del

tasso ufficiale di sconto, normalmente adottata a scopo di restrizione

creditizia, sia anche per il conseguente incremento della domanda sul

mercato dei capitali. Ma questa constatazione non consente illazioni in

ordine alla sospettata incostituzionalità della misura del saggio

legale degli interessi.

È ben noto a questa Corte che in altri Paesi della Comunità

economica europea il saggio degli interessi legali è stato elevato con

recenti provvedimenti, anche in relazione alla misura del tasso

ufficiale di sconto. Ma par superfluo osservare che altro è la

politica del tasso di sconto praticata dall'istituto di emissione ed

altro la disciplina degli interessi legali secondo la legge civile,

disciplina che comunque solo al legislatore spetta eventualmente di

modificare con scelte di carattere discrezionale. Di fronte al graduale

deprezzamento della moneta, specie qualora esso assuma dimensioni

patologiche, ben possono essere adottati provvedimenti diretti a

contenere determinati effetti, diretti o indiretti, della svalutazione:

peraltro, siffatti interventi - come già si è avvertito - "sono

sempre frutto di scelte politiche, riservate alla discrezionalità del

potere legislativo, al quale compete di provvedere in sì delicata

materia, sulla base di valutazioni di ordine politico, sociale,

economico, finanziario, che sfuggono di massima al sindacato di

legittimità affidato a questa Corte" (sentenza n. 126 del 1979).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1284, primo comma, del codice civile, sollevata dalle

ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 47 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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