Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1987

Altra decisione · depositata il 02/03/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4 legge

2 marzo 1949, n.143 (Approvazione della tariffa professionale degli

ingegneri ed architetti) promossi con ordinanze emesse il 23 febbraio

1981 dal Presidente del Tribunale di Vicenza, il 7 aprile 1981 dal

Tribunale di Biella, il 20 ottobre 1982 dal Tribunale di Bologna, il

29 novembre 1984 dal Tribunale di Vicenza, il 4 luglio e il 3 ottobre

1985 dal Tribunale di Catania, iscritte ai nn. 265 e 532 del registro

ordinanze 1981, n. 121 del registro ordinanze 1983, nn. 260, 808 del

registro ordinanze 1985 e n. 334 del registro ordinanze 1986,

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 255 e 318

dell'anno 1981, n. 184 dell'anno 1983, n. 208-bis dell'anno 1985 e

nn. 21, 1ª s.s., e 37, 1ª s.s., dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione della s.a.s. SIAC;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che:

1.1. - Con ordinanza emessa il 23 febbraio 1981 (comunicata il 10

e notificata il 18 del successivo mese di marzo; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 265 del 16 settembre 1981 e iscritta al n. 26

R.O. 1981) il Presidente del Tribunale di Vicenza, al quale l'ing.

Paolo Grazioli e l'arch. Gianni Menato avevano chiesto pronunciarsi

decreto d'ingiunzione a carico della SIAC di Grotto e C. s.a.s.

corrente in Arzignano di pagare la somma di lire 7.700.244 con gli

interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito

dalla Banca d'Italia dal 16 settembre 1980 all'effettivo pagamento e

con le spese e competenze, giudicò rilevante e, in riferimento

all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 co. 4 l. 2 marzo 1949, n. 143

nella parte in cui dispone che sulle somme dovute agli ingegneri,

architetti e geometri per le loro prestazioni professionali siano

corrisposti gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di

sconto stabilito dalla Banca d'Italia - nella misura in allora del

9,50 per cento - in contrasto con la norma generale (art. 1284 c.c.),

che stabilisce il saggio degli interessi legali nella misura del 5

per cento, e dispose la sospensione del giudizio ordinando rimettersi

gli atti alla Corte costituzionale.

Con decreto 24 marzo 1981 - inserito nel fascicolo rimesso alla

Corte - il Presidente del Tribunale rigettò l'istanza con la quale

la difesa dei ricorrenti aveva dichiarato di rinunciare agli atti del

procedimento d'ingiunzione e chiesto di essere autorizzata al ritiro

del ricorso e della produzione esibita.

1.2. - Avanti la Corte si è costituito nell'interesse della

s.a.s. SIAC di Grotto e C. l'avv. Ivone Cacciavillani giusta procura

in margine alla memoria depositata il 13 aprile 1981 con la quale ha

richiamato i motivi svolti nella ordinanza di rimessione concludendo

per la declaratoria d'incostituzionalità della disposizione

impugnata.

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

2.1. - Con ordinanza emessa il 7 aprile 1981 (notificata il 23 e

comunicata il 27 aprile successivi; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 318 del 18 novembre 1981 e iscritta al n. 532 R.O. 1981)

nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad

oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali

eseguite dall'architetto Antonio Savoino in favore dell'Ospedale

Provinciale per Lungodegenti e Convalescenti "Madonna di Bioglio", il

Tribunale di Biella ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale

dell'art. 9 u.c. della Tariffa professionale degli ingegneri ed

architetti, approvata con l. 2 marzo 1949 n. 143, nella parte in cui

prevede che sulle somme dovute e non pagate a saldo della specifica

entro il termine di sessanta giorni dalla consegna della stessa,

decorrono a favore del professionista e a carico del cliente gli

interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla

Banca d'Italia.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si

è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri.

3.1. - Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1982 (comunicata il

successivo 6 dicembre e notificata l'11 gennaio 1983; pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 luglio 1983 e iscritta al n.

121 R.O. 1983) nel giudizio di opposizione spiegato da Perozzi Gallo

Gioconda e Perozzi Rainaldi Gentilina avverso il decreto emesso il 25

marzo 1975, con il quale era stato ingiunto di pagare a titolo di

compenso per prestazioni professionali all'ing. Vittorio Stanziani la

somma di L. 2.668.855, oltre gli interessi maturati ragguagliati al

tasso ufficiale di sconto e non al tasso legale, il Tribunale di

Bologna ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 co. 4 l. 2 marzo

1949, n. 143 in violazione del principio di eguaglianza sancito

dall'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che sulle somme

dovute agli ingegneri, architetti e geometri per le loro prestazioni

professionali siano corrisposti interessi legali ragguagliati al

tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

3.2. - Avanti la Corte nessuna della parti del giudizio a quo si

è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri.

4.1. - Con ordinanza emessa il 29 novembre 1984 (pervenuta alla

Corte il 7 aprile 1985; comunicata il 17 e notificata l'11 febbraio

1985; pubblicata nel n. 208-bis Gazzetta Ufficiale del 4 settembre

1985 e iscritta al n. 260 R.O. 1985) nel giudizio di opposizione ad

atto di precetto con il quale Benato Guido e altri tre avevano

chiesto dichiararsi inefficace il precetto per essere l'importo

richiesto in parte non dovuto e in parte estinto per avvenuto

pagamento e di conseguenza sospendersi l'esecuzione promossa

dall'architetto Cirillo Paride, il Tribunale di Vicenza - premesso

che lo stesso Tribunale, con decreto in data 19 aprile 1982, aveva

ingiunto il pagamento, oltre che della somma capitale, anche "degli

interessi di legge" e che pertanto appariva legittimo il conteggio

effettuato ex art. 9 l. 143/1949 - ha giudicato rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

della disposizione di cui all'art. 9 co. 4 l. 2 marzo 1949 n. 143,

nella parte in cui dispone che sulle somme dovute agli ingegneri,

architetti e geometri per le loro prestazioni professionali siano

corrisposti gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di

sconto stabilito dalla Banca d'Italia in contrasto con la norma

generale (art. 1284 c.c.) che stabilisce il saggio degli interessi

legali nella misura del 5 per cento, e con il principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si

è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri.

5.1. - Con ordinanza emessa il 4 luglio 1985 (notificata il 18 e

comunicata il 24 del successivo mese di settembre; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s., del 14 marzo 1986 e iscritta al n. 808

R.O. 1985) il Tribunale di Catania - dopo aver pronunciato sotto la

stessa data sentenza con la quale era stato accertato il credito di

Torrisi Mario e Alfio per compensi spettanti al loro dante causa ing.

Venero Torrisi per l'attività di ingegnere svolta per incarico del

convenuto Consorzio Acquedotto Etneo - ha rilevato che su tale

credito gli attori avevano chiesto il pagamento degli interessi

ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca

d'Italia ai sensi dell'art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143, e ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in

cui stabilisce che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore

del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso

ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, in violazione si

spiega nella motivazione in cui sono richiamate le ordinanze dei

Tribunali di Vicenza, Biella e Bologna - dell'art. 3 Cost.

5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si

è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri.

6.1. - Con ordinanza emessa il 3 ottobre 1985 (notificata il 30 e

pubblicata il 31 successivi; pubblicata nel n. 37, 1ª s.s., Gazzetta

Ufficiale del 30 luglio 1986 e iscritta al n. 334 R.O. 1986) il

Tribunale di Catania, dopo avere con sentenza di pari data condannato

il Comune di Viagrande al pagamento in favore dell'ing. Carmelo

Maccarrone della somma di L. 18.540.524 per compensi dovutigli per

l'opera di ingegnere spiegata su incarico del Comune stesso, ha

rilevato che l'attore aveva chiesto il pagamento degli interessi

ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca

d'Italia, e, reputando nella motivazione violato il principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., ha giudicato rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui stabilisce

che sulle somme dovute non pagate decorrono a favore del

professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale

di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

6.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si

è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri.

7. - Nella pubblica udienza del 10 febbraio 1987, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui sei incidenti, non

è comparsa la difesa dell'unica parte privata costituitasi.

Considerato che:

8. - I sei incidenti vanno riuniti perché accomuna le ordinanze

di rimessione la stessa questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 co. 4 l. 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa

professionale degli ingegneri ed architetti) nella parte in cui

dispone che sulle somme dovute agli ingegneri e agli architetti per

le loro prestazioni professionali siano dovuti gli interessi legali

ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca

d'Italia, in riferimento all'art. 1284 c.c. e all'art. 3 Cost., né

rileva che nei dispositivi delle ordd. nn. 265/1981, 121/1983,

260/1985, l'art. 9 co. 4 l. 143/1949 a torto si riferisca anche ai

geometri per i quali rescrive l'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144,

perché parti nei giudizi a quibus sono ingegneri e architetti e non

anche geometri.

9. - Poiché il danno provocato dall'inadempimento di debiti

pecuniari derivanti da rapporti di lavoro dipendente e autonomo,

nonché di impiego pubblico, a stregua del principio enunciato dalla

giurisprudenza del Giudice cui compete la filachia delle norme

sottordinate (seguito dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti

e - da ultimo - da questa Corte con sent. 300/1986) è determinato

alla stregua degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. (novellati in

virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533), è preliminare all'esame

della prospettata questione di legittimità la verifica

dell'incidenza sulla stessa del richiamato principio, che questa

Corte non può non rimettere ai giudici a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 265 e 532/1981, 121/1983, 260 e

808/1985, 334/1986, ordina la restituzione degli atti al Presidente

del Tribunale di Vicenza (n. 265/1981), al Tribunale di Biella (n.

532/1981), al Tribunale di Bologna (n. 121/1983), al Tribunale di

Vicenza (n. 260/1985), al Tribunale di Catania (nn. 808/1985;

334/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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