Art. 1284 c.c. — Saggio degli interessi
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[1]((Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo)).
[2]Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
[3]Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1997 al 26 dicembre 1998
