Art. 106 — Albo degli intermediari finanziari

L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

  • a)emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
  • b)prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • c)esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. 37 3854
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

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Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto".

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modifcato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

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Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modifcato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che " A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto." Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

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Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente."

Testo vigente dal 17 ottobre 2012

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 106, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9191/2026

    11 aprile 2026

    In tema di cessione di crediti in blocco, ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015, il cessionario che agisce per il recupero del credito ceduto, essendone divenuto pieno ed esclusivo titolare, non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi, di cui all'art. 115 TULPS, la quale, peraltro, non integra un requisito di validità dell'operazione, che resta disciplinata dalle norme del diritto privato, con la conseguenza che la sua mancanza al momento del trasferimento non ne determina la nullità.

    Art. 106 · Art. 115 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 1260 c.c. · Art. 58 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 252 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15627/2025

    11 giugno 2025

    In tema di procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione di sanzioni contro i revisori legali e le società di revisione legale, il criterio di riparto di competenza tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) si individua, ex art. 21 e 22 del d.lgs.n.39 del 2010, non già a livello oggettivo in base alla natura del soggetto revisionato bensì a livello soggettivo in base alla tipologia generale di incarichi svolti nell'attività di revisione.

    Art. 106

    Rassegna di giugno 2025, p. 49 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 ottobre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2012 al 17 ottobre 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

    Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente."

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106 · fonte del testo

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