Art. 1266 c.c. — Obbligo di garanzia del cedente

[1]Quando la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e' tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

[2]Se la cessione e' a titolo gratuito, la garanzia e' dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1266 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La formula dell'art. 1542 cod. civ. del 1865 circa la garanzia del nomen verum è stata chiarita e integrata. Il cedente è tenuto per legge a tale garanzia, ma le parti possono convenire che essa non sia dovuta; non possono mai escluderla tuttavia per quanto riguarda il fatto proprio del cedente (art. 1266, primo comma). La cessione può essere fatta a titolo gratuito: per tale ipotesi la garanzia deve intendersi disciplinata dalle regole concernenti l'obbligo di garanzia del donante (art. 797), a cui l'art. 1266, secondo comma, espressamente rinvia. La garanzia del nomen bonum rimane, come nel sistema del codice civile del 1865, esclusivamente convenzionale (articolo 1267. primo comma). Essa però non ha per oggetto una responsabilità limitata all'importo del prezzo della cessione, come prescriveva l'art. 1543 cod. civ. del 1865, ma comprende anche gli interessi, le spese della cessione, quelle relative all'escussione del debitore e il risarcimento del danno. In tal modo si è dato alla garanzia del nomen bonum un utile contenuto pratico; sarebbe stata evidente la sua irrisorietà quando avesse dovuto lasciare a carico del cessionario ogni legittimo pagamento che, in aggiunta al prezzo, fosse stato eseguito per la cessione e per l'escussione del debitore ceduto, e quando i danni dell'insolvibilità del debitore avessero dovuto rimanere a carico del cessionario. Il contenuto legale di questa garanzia, per l'art. 1267, primo comma, può essere ridotto, ma non aumentato. Non appagava il limite di tempo stabilito nell'art. 1544 del codice del 1865 per la garanzia in discorso. Questa (tranne che per la rendita vitalizia) durava un anno se le parti non avevano stabilito un termine più lungo; ora è chiaro che tale limitazione (fissata in una norma di significato non perspicuo) si risolveva a svantaggio del debitore ceduto, al quale il cessionario non avrebbe potuto usare tolleranze legittime, nemmeno quando esse non avrebbero prevedibilmente aggravata la posizione giuridica del cedente. La limitazione stessa intendeva evitare che la garanzia durasse indefinitamente, e quindi attenuasse la diligenza del cessionario nel richiedere il pagamento del debito e nell'agire per la sua riscossione; ora, per ovviare a tale inconveniente, bastava prevedere la decadenza del cessionario dalla garanzia, per il caso in cui egli fosse negligente nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore. A tali direttive si informa l'art. 1267, secondo comma, il quale perciò ha abolito ogni limite di durata alla garanzia della solvibilità del debitore, sostituendovi la decadenza a cui si è accennato. DELLA DELEGAZIONE, DELL'ACCOLLO E DELL'ESPROMISSIONE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 582

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1266 · fonte del testo

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