Codice civile

Art. 829 c.c. — Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

[1]Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[2]Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 829 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19755/2025

    17 luglio 2025
    • Demanio

    Ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare; sicchè non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità.

    Art. 829 c.c. · Art. 822 c.c. · Art. 1145 c.c. · Art. 1158 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per eliminare incertezze sulla cessazione della demanialità di un bene e per la maggior sicurezza dei rapporti, ho creduto opportuno disporre (art. 829, primo comma) che il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato sia dichiarato dalla competente autorità e dell'atto sia dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Anche per quei beni delle provincie e dei comuni che sono soggetti al regime del demanio pubblico il secondo comma dell'art. 829 esige che il passaggio alla categoria dei beni patrimoniali sia reso pubblico, facendo richiamo, quanto alle forme di pubblicità, a quelle stabilite per i regolamenti comunali e provinciali (articoli 62, terzo comma, e 131, terzo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 400

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art829 · fonte del testo

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