Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19802/2025

    17 luglio 2025
    • Agricoltura

    I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini (come stabilito dall'art. 1 della l. n. 230 del 1950) non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, comma 2, e 828, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità giuridica della loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima l. n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'usucapione di una servitù di passaggio su una striscia di terreno già appartenente al patrimonio della riforma fondiaria, destinata a funzione di fascia frangivento).

    Art. 20 · Art. 1 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 828 c.c. · Art. 830 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 134 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002. 50 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'assegnazione delle terre deve essere effettuata non oltre tre anni dal giorno dell'avvenuta presa di possesso da parte dell'Opera. Tale norma non si applica quando i terreni siano destinati, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura, e per le foreste, a fini di assistenza, di sperimentazione agraria e di istruzione professionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art20 · fonte del testo

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