Art. 1031 c.c. — Costituzione delle servitù
Le servitu' prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Le servitu' prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
4 pronunce che riguardano l’art. 1031 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In materia di servitù altius non tollendi ed ai fini di individuare il dies a quo per l'usucapione del diritto di mantenere un manufatto in violazione della stessa, deve farsi riferimento al momento nel quale il manufatto viene ad esistenza, in forza della realizzazione di elementi strutturali ed essenziali: in caso di successiva trasformazione dell'opera, in forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", decorre un nuovo termine per l'usucapione in corrispondenza con la realizzazione della diversa opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'usucapione del diritto al mantenimento di un manufatto in muratura e legno da ultimo realizzato, per non essere trascorsi venti anni dal momento nel quale lo stesso era venuto ad esistenza, risultando irrilevante - e, quindi, non cumulabile - il periodo di mantenimento in loco di diversa e precedente struttura, rimuovibile, con tamponature in alluminio e vetro).
Art. 1031 c.c. · Art. 1127 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 1165 c.c.
Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1127 c.c., comprese le limitazioni previste, senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto, assimilabili ad una "servitù altius non tollendi", possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale.
Art. 1031 c.c. · Art. 1127 c.c.
L'imposizione di un limite legale alle facoltà d'uso del proprietario non può essere equiparato all'attribuzione ad un terzo di un diritto reale parziario, atteso che quest'ultimo diritto, quando non sia convenzionalmente attribuito, può discendere solo dalla positiva conclusione di una procedura espropriativa a favore del terzo attraverso un decreto di esproprio o un accordo di cessione volontaria.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di rilascio dei terreni sui quali insisteva un impianto sciistico in considerazione della mera presenza di un limite alle facoltà di uso del proprietario, discendente direttamente dal piano regolatore generale, sotto il profilo dell'edificabilità e della realizzazione di manufatti idonei ad intralciare le piste da sci).
Art. 1031 c.c. · Art. 832 c.c.
Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.
Art. 1031 c.c. · Art. 1411 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Non ho accolto l'innovazione che introduceva il progetto della Commissione Reale (art. 267) allo scopo di consentire la costituzione delle servitù irregolari. La possibilità lasciata all'autonomia privata di assoggettare con efficacia reale ai più svariati vincoli la proprietà fondiaria non può non tradursi in un ostacolo all'incremento della produzione. I diritti che dovrebbero formare il contenuto di tali servitù possono più convenientemente rimanere circoscritti nella sfera dei rapporti obbligatori. Seguendo un criterio tradizionale, il codice del 1865 classificava le servitù in due ampie categorie: servitù stabilite dalla legge e servitù stabilite per fatto dell'uomo (negozio giuridico, usucapione, destinazione del padre di famiglia). Ho abbandonato questa classificazione, oggetto di vive critiche: essa si rivela inesatta, sol che si consideri che il contratto può essere anche modo di costituzione delle servitù stabilite dalla legge. Ho invece distinto le servitù secondo che siano costituite coattivamente o volontariamente, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1031). La possibilità che le servitù coattive siano costituite per contratto, al pari delle volontarie, non toglie valore alla distinzione tra le due categorie, in quanto, trattandosi di servitù coattive, al contratto il proprietario del fondo servente addiviene in attuazione di una norma di legge. DELLE SERVITÙ COATTIVE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 490
Sotto la denominazione di «servitù stabilite dalla legge» il codice del 1865 riuniva, com'è noto, norme assai varie, delle quali soltanto alcune potevano ricollegarsi al concetto di servitù, mentre le altre stabilivano limitazioni del diritto di proprietà (come le norme concernenti il decorso e l'uso delle acque; le norme concernenti le distanze da osservarsi nelle costruzioni, nelle piantagioni e negli scavi, e quelle concernenti le luci e le vedute), ovvero stabilivano presunzioni di comunione relativamente ai muri divisori, ai fossi e alle siepi. Da tale complesso di norme eterogenee ho sceverato le norme del primo gruppo, che si raccolgono sotto le seguenti figure di servitù stabilite coattivamente: l'acquedotto e lo scarico coattivo, l'appoggio e l'infissione di chiusa, il passaggio coattivo a favore di un fondo intercluso. Oltre queste figure di servitù derivate dal codice precedente, vengono disciplinati, quali tipi di servitù coattive, la somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo, l'elettrodotto coattivo e il passaggio coattivo di linee teleferiche. Non ho compreso tra le servitù coattive, a differenza di quanto faceva il progetto della Commissione Reale (art. 211), ma ho regolato nel secondo capo del secondo titolo, nella sezione in cui si contengono le disposizioni generali sulla proprietà fondiaria (art. 843), l'accesso nel fondo altrui reso necessario per l'esecuzione di determinate opere, perchè è da ritenere, con la migliore dottrina, che esso non dia vita ad un rapporto di assoggettamento di un fondo verso l'altro, ma si traduca in una limitazione reciproca, meramente temporanea, del diritto di proprietà. Non può dirsi infatti che un fondo si avvantaggi a danno dell'altro, giacche la necessità di ricostruire o riparare il muro o una diversa opera può manifestarsi così per l'uno come per l'altro fondo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 491
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1031 · fonte del testo
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