Codice civile

Art. 1144 c.c. — Atti di tolleranza

Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1144 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31126/2025

    28 novembre 2025

    In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza solo in assenza di rapporti particolari tra le parti, quali quelli di parentela, in base ai quali è legittimo dedurre l'esistenza di una mera detenzione.(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'avere modificato e ristrutturato l'immobile per adibirlo ad uso proprio del ricorrente e ad esercizio di attività commerciale, pur in presenza di detenzione ultraventennale dei beni, costituissero atti di interversione del possesso alla luce dello stretto legame di parentela con il proprietario dell'immobile, padre del ricorrente).

    Art. 1144 c.c. · Art. 1140 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 2729 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La regola del codice del 1865 (art. 688), relativa alla inidoneità degli atti meramente facoltativi o di semplice tolleranza a servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo, è riprodotta solo in parte nell'art. 1144. Ho soppresso il riferimento di questa regola al possesso legittimo, il quale nel nuovo sistema non costituisce più una categoria o un grado del possesso. Ho anche ritenuto inutile fare cenno degli atti facoltativi, poichè, se questi atti s'identificano con quelle facoltà che rientrano nella sfera del diritto di cui alcuno è titolare, è ovvio che sull'astensione dall'esercizio di tali facoltà non può altri fondare il suo possesso; se invece si identificano con quegli atti che si compiono per mera concessione, essi non si differenziano dagli atti di tolleranza che per la forma espressa, anzichè tacita, della concessione medesima.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 536

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1144 · fonte del testo

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