Codice civile

Art. 1145 c.c. — Possesso di cose fuori commercio

[1]Il possesso delle cose di cui non si puo' acquistare la proprieta' e' senza effetto.

[2]Tuttavia nei rapporti tra privati e' concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.

[3]Se trattasi di esercizio di facolta', le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e' data altresi' l'azione di manutenzione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1145 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19802/2025

    17 luglio 2025
    • Agricoltura

    I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini (come stabilito dall'art. 1 della l. n. 230 del 1950) non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, comma 2, e 828, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità giuridica della loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima l. n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'usucapione di una servitù di passaggio su una striscia di terreno già appartenente al patrimonio della riforma fondiaria, destinata a funzione di fascia frangivento).

    Art. 1145 c.c. · Art. 1 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 20 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 828 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19755/2025

    17 luglio 2025
    • Demanio

    Ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare; sicchè non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità.

    Art. 1145 c.c. · Art. 822 c.c. · Art. 829 c.c. · Art. 1158 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa le cose fuori commercio, l'art. 690 del codice precedente si limitava a dichiarare privo di effetti il relativo possesso; il progetto della Commissione Reale (art. 524) apportava a tale principio una duplice limitazione, consentendo, riguardo alle cose di proprietà pubblica, la difesa contro lo spoglio, ma solo nei confronti tra privati, e riconoscendo inoltre, egualmente tra privati, effetto giuridico al «possesso dell'uso» delle cose stesse. È sembrato ad alcuni che quest'ultima parte della disposizione non fosse sufficientemente chiara; ad altri che l'efficacia, nei rapporti tra privati, del possesso di diritti su beni demaniali non fosse conciliabile con i principi accolti in tema di proprietà pubblica. Un nuovo esame del delicato argomento mi ha indotto a rielaborare la norma. L'art. 1145, mentre nel primo comma riafferma il principio che il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è privo di effetti, nel secondo comma, rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime del demanio pubblico, concede, nei rapporti tra privati, l'azione di spoglio: è evidente il motivo di ordine pubblico che consiglia di ammettere, anche per i menzionati beni, tra privati, tale azione, concessa dall'art. 1168, secondo comma, non solo a difesa del possesso, ma altresì della detenzione. Nel terzo comma lo stesso art. 1145 estende, sempre nei rapporti tra privati, la difesa possessoria all'azione di manutenzione, qualora si tratti di esercizio di facoltà le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione. Non mi è sembrato, infatti, conforme alle esigenze dell'ordine giuridico negare a colui che del bene demaniale fa un uso che dalla pubblica amministrazione potrebbe essergli consentito, la possibilità di reagire alla turbativa che gli venga da un privato.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 537

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1145 · fonte del testo

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