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Miscellanea
Quaderno d'oneri D
Che approva la convenzione pei servizi postali e commerciali marittimi · Legge 15 giugno 1877, n. 3880
- Aggiornato al
- 11 dicembre 1877
- Articoli
- 49
- Versioni storiche
- 262
- Art. 1QUADERNO D'ONERI per un servizio regolare di navigazione a vapore postale e commerciale…
- Art. 2Le distanze nautiche fra i diversi punti di approdo rimangono determinate nel modo…
- Art. 3Il Governo avra' facolta' di togliere degli approdi intermedi o di stabilirne dei nuovi…
- Art. 4Durante la concessione, il Governo non potra' sussidiare altri servizi di navigazione in…
- Art. 5I giorni di partenza dai punti estremi verranno determinati dalla direzione generale…
- Art. 6I viaggi designati alle lettere a e b dell'articolo 1 dovranno essere eseguiti con una…
- Art. 7A guarentigia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, i concessionari dovranno…
- Art. 8La cauzione servira' eziandio a rimborsare il Governo dei danni e delle multe inflitte…
- Art. 9La sorveglianza del servizio spetta alla direzione generale delle poste. Essa e'…
- Art. 10I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere nazionali e di assoluta proprieta'…
- Art. 11Il numero dei piroscafi dovra' essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione…
- Art. 12La forza dei piroscafi dovra' essere tale da corrispondere alla velocita' normale…
- Art. 13Il materiale nautico contemplato all'art. 11 dovra' essere pronto alla navigazione al 1°…
- Art. 14I piroscafi dovranno essere di solida costruzione, muniti di buone macchine secondo gli…
- Art. 15La direzione generale delle poste potra' in ogni tempo ordinare delle viste onde…
- Art. 16Ogni cinque anni dalla data dell'incominciamento del servizio, ed anche prima, quando se…
- Art. 17Le riparazioni di ogni natura del materiale nautico dovranno essere affidate, durante il…
- Art. 18I concessionari hanno obbligo del trasporto gratuito regolare compiuto di tutti i pieghi…
- Art. 19I concessionari dovranno destinare su ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato…
- Art. 20Qualora un piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo…
- Art. 21I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli uffizi postali al porto, o, in…
- Art. 22Per la consegna ed il ricevimento dei dispacci i concessionari si uniformeranno alle…
- Art. 23Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto e' devoluto interamente…
- Art. 24I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti…
- Art. 25Il maximum dei prezzi di passaggio pei viaggiatori, escluso il vitto, fra porto e porto…
- Art. 26I concessionari saranno tenuti a dare passaggio sui loro piroscafi, alla meta' del prezzo…
- Art. 27I concessionari saranno in obbligo di dar passaggio ai militari d'ogni grado che…
- Art. 28I concessionari saranno obbligati a trasportare in terza classe ed a meta' del prezzo…
- Art. 29Gli ispettori centrali e distrettuali delle poste, e gli altri impiegati che ne faranno…
- Art. 30Le tariffe pel nolo delle merci fra porto e porto dello Stato saranno conformi a quelle…
- Art. 31Nello scopo pero' di assicurare il trasporto delle merci fra i porti italiani e di…
- Art. 32Il trasporto dei generi di privativa, nonche' di derrate e di oggetti comunque destinati…
- Art. 33Affinche' le persone e gli oggetti indicati dagli articoli 26, 27, 28 e 32 possano godere…
- Art. 34La direzione generale delle poste determinera' nei porti interni il tempo necessario per…
- Art. 35Prima dell'attuazione del servizio, i concessionari presenteranno all'approvazione della…
- Art. 36Nel caso di ritardo nelle partenze dai punti estremi, non derivante da forza maggiore…
- Art. 37Qualora la partenza fosse differita oltre le ore 24 dai punti estremi, il commissario del…
- Art. 38Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia…
- Art. 39In caso di guerra sara' in facolta' del Governo di fare continuare o sospendere il…
- Art. 40In caso di contumacia, il Governo, d'accordo coi concessionari, avra' facolta' di…
- Art. 41Il servizio avra' principio col 1° luglio 1877, e durera' fino al 31 dicembre 1891…
- Art. 42La concessione s'intendera' continuativa di anno in anno, oltre il 31 dicembre 1891…
- Art. 43La sovvenzione determinata dalla convenzione verra' corrisposta a rate mensili…
- Art. 44I concessionari dovranno nominare un rappresentante a Roma, dove avranno pure il loro…
- Art. 45I concessionari dovranno presentare annualmente le statistiche del movimento dei…
- Art. 46I concessionari, nell'esecuzione dei servizi che loro sono affidati, dovranno uniformarsi…
- Art. 47I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno…
- Art. 48Oltre la risoluzione del contratto nel caso contemplato dall'articolo precedente, i…
- Art. 49Tutte le difficolta' a cui potesse dare luogo l'esecuzione o la interpretazione di alcune…
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