Art. 8 (Quaderno d'oneri D)
[1]La cauzione servira' eziandio a rimborsare il Governo dei danni e delle multe inflitte per inadempimento degli obblighi contrattuali quando il loro ammontare non fosse coperto o non potesse essere trattenuto sulla sovvenzione mensile.
[2]In tale caso la cauzione dovra' essere immediatamente completata, affinche' si trovi costantemente nel limite stabilito dall'articolo precedente.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
