Art. 15 (Quaderno d'oneri D)
[1]La direzione generale delle poste potra' in ogni tempo ordinare delle viste onde accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarita' del servizio ed al comodo dei viaggiatori.
[2]Risultando dalla visita che alcuno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra espresse, i concessionari dovranno, nel limite di tempo che verra' assegnato, surrogarlo e uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate dalla direzione generale delle poste, ferma la responsabilita' che l'impresa possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.
[3]In caso di perdita di un piroscafo, i concessionari dovranno surrogarlo nel termine di un anno. Durante questo periodo di tempo essi potranno sostituirvi temporaneamente un battello preso a nolo, purche' adatto al servizio, e come tale accettato dalla giunta speciale sopraddetta.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
