Art. 4 (Quaderno d'oneri D)
[1]Durante la concessione, il Governo non potra' sussidiare altri servizi di navigazione in partenza dai porti della costa Tirrena verso l'Egitto e le Indie.
[2]Quest'interdizione non contempla i servizi interni, non si estende alle altre linee di navigazione internazionale, le quali potranno in ogni tempo toccare gli scali del Regno, e non riguarda i vantaggi di carattere generale, che fossero accordati alla marina a vapore, non costituenti speciale privilegio.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
