Art. 21 (Quaderno d'oneri D)
[1]I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli uffizi postali al porto, o, in mancanza di questi, dagli uffizi sanitari e consolari, dalle capitanerie di porto, o dagli agenti incaricati di trasportare i dispacci medesimi fino al luogo di imbarco.
[2]Essi dovranno egualmente operare la consegna dei dispacci in arrivo negli uffizi suddetti ed agli agenti suindicati.
[3]Il trasporto dei dispacci da terra a bordo e viceversa sara' a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie, onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
