Art. 33 (Quaderno d'oneri D)
[1]Affinche' le persone e gli oggetti indicati dagli articoli 26, 27, 28 e 32 possano godere dei vantaggi accordati dagli articoli stessi, occorrera' che nei porti italiani ne sia fatta richiesta dai Ministeri o dalle autorita' superiori del luogo di partenza, e nei porti esteri dai regi agenti diplomatici o consolari del Governo.
[2]E' fatta eccezione pei membri del Parlamento, i quali sono muniti di speciali scontrini.
[3]Le facilitazioni concesse pei citati articoli saranno accordate anche su quelle linee, non contemplate nel presente quaderno d'oneri, di cui i concessionari avessero o venissero ad avere, per proprio conto, l'esercizio.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
