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Miscellanea
Quaderno d'oneri B
Che approva la convenzione pei servizi postali e commerciali marittimi · Legge 15 giugno 1877, n. 3880
- Aggiornato al
- 11 dicembre 1877
- Articoli
- 49
- Versioni storiche
- 262
- Art. 1QUADERNO D'ONERI per l'esecuzione della navigazione a vapore fra il continente e l'isola…
- Art. 2Le distanze nautiche fra i diversi punti di approdo rimangono determinate nel modo…
- Art. 3Il Governo avra' facolta' di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi. In tali…
- Art. 4Durante la concessione, il Governo non potra' sussidiare altri servizi di navigazioni…
- Art. 5L'orario della partenza ed il tempo di fermata nei diversi scali verranno determinati…
- Art. 6I viaggi designati nell'articolo 1 sotto le lettere A, B, C, E, F, dovranno essere…
- Art. 7A guarentigia dello esatto adempimento degli obblighi assunti, i concessionari dovranno…
- Art. 8La cauzione servira' eziandio a rimborsare il Governo dei danni o delle multe inflitte…
- Art. 9La sorveglianza del servizio spetta alla direzione generale delle poste. Essa e'…
- Art. 10I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere nazionali e di assoluta proprieta'…
- Art. 11Il numero dei piroscafi dovra' essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione…
- Art. 12La forza dei piroscafi dovra' essere tale da corrispondere alla velocita' normale…
- Art. 13Il materiale nautico contemplato nell'articolo 11 dovra' essere pronto alla navigazione…
- Art. 14I piroscafi saranno di solida costruzione, muniti di buone macchine, secondo gli ultimi…
- Art. 15La Direzione generale delle poste potra' in ogni tempo ordinare delle visite, allo scopo…
- Art. 16Ogni cinque anni dalla data dell'incominciamento del servizio, ed anche prima, quando se…
- Art. 17Le riparazioni d'ogni natura del materiale nautico dovranno essere affidate, durante il…
- Art. 18I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti i…
- Art. 19I concessionari dovranno destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato…
- Art. 20Qualora un piroscafo fosse costretto ad ancorare in rada per causa di cattivo tempo…
- Art. 21I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli uffizi postali al porto, ed in…
- Art. 22Per la consegna e il ricevimento dei dispacci i concessionari si uniformeranno alle…
- Art. 23Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto e' dovuto interamente…
- Art. 24I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti…
- Art. 25Il maximum dei prezzi di passaggio dei viaggiatori, escluso il vitto, sara' proporzionale…
- Art. 26I concessionari saranno tenuti a dar passaggio sui loro piroscafi alla meta' del prezzo…
- Art. 27I concessionari saranno in obbligo di dare assaggio ai militari di ogni grado, che…
- Art. 28I concessionari saranno obbligati a trasportare in 3ª classe, ed a meta' prezzo della…
- Art. 29Gli ispettori centrali e distrettuali delle poste e gli altri impiegati che ne fanno le…
- Art. 30Pel trasporto delle merci dovranno osservarsi le condizioni d'imbarco annesse al presente…
- Art. 31Per provvedere poi al trasporto delle merci negli scali intermedi, i concessionari…
- Art. 32Il trasporto di generi di privativa, nonche' di derrate ed oggetti, comunque destinati al…
- Art. 33Affinche' le persone e gli oggetti indicati agli articoli 26, 27, 28 e 32 possono godere…
- Art. 34La Direzione generale delle poste determinera' il tempo necessario per le operazioni…
- Art. 35Prima dell'attuazione del servizio, i concessionari presenteranno all'approvazione della…
- Art. 36Nel caso di ritardo, sia nelle partenze, che negli arrivi, non derivante da forza…
- Art. 37Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita di ore 10, senza causa di forza…
- Art. 38Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia…
- Art. 39In caso di guerra sara' in facolta' del Governo di far continuare, o sospendere il…
- Art. 40In caso di contumacia, i concessionari avranno facolta' di diminuire temporaneamente i…
- Art. 41Il servizio avra' principio col 1° luglio 1877, e durera' fino al 31 dicembre 1891…
- Art. 42La concessione s'intendera' continuativa di anno in anno, oltre il 31 dicembre 1891…
- Art. 43La sovvenzione determinata dalla convenzione verra' corrisposta a rate mensili…
- Art. 44I concessionari dovranno nominare un loro rappresentante a Roma, dove avranno pure il…
- Art. 45I concessionari dovranno presentare annualmente le statistiche del movimento dei…
- Art. 46I concessionari, nell'esecuzione dei servizi che loro sono affidati, dovranno uniformarsi…
- Art. 47I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno…
- Art. 48Oltre la risoluzione del contratto, nel caso contemplato dall'articolo precedente, non…
- Art. 49Tutte le difficolta' a cui potesse dar luogo l'esecuzione o l'interpretazione di alcune…
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