Art. 24 (Quaderno d'oneri D)
[1]I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi.
[2]Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sara' interamente devoluto ai concessionari.
[3]Nello scopo di facilitare i predetti trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.
[4]Le agenzie stabilite nella citta' del Regno, ove esistono porti, saranno obbligate ad accettare le merci non eccedenti il peso di 40 chilogrammi per rimetterle ai piroscafi in partenza.
[5]Le agenzie dei porti di arrivo dovranno alla loro volta curare il ritiro dai piroscafi delle merci non eccedenti il peso suddetto, per effettuarne la consegna ai rispettivi destinatari.
[6]I concessionari saranno obbligati pure a stabilire i servizi cumulativi fra le diverse linee esercitate da essi o da altre imprese di navigazione italiane, affinche' i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e le merci di qualsiasi natura possano essere trasportati da un punto all'altro, senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.
[7]I concessionari infine dovranno, colle norme suindicate, attuare servizi cumulativi colle ferrovie italiane, portando viaggiatori, bagagli e merci di porto che sara' designato dal Governo.
[8]Il detto servizio cumulativo dovra' estendersi eziandio al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci fra i piroscafi e le stazioni ferrovie.
[9]Il Governo, sentiti i concessionari, designera' in ciascuno dei porti di approdo del Regno il luogo di sbarco od imbarco, per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco ed imbarco dei viaggiatori e delle merci.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
