[1]I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi.

[2]Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sara' interamente devoluto ai concessionari.

[3]Nello scopo di facilitare i predetti trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

[4]Le agenzie stabilite nella citta' del Regno, ove esistono porti, saranno obbligate ad accettare le merci non eccedenti il peso di 40 chilogrammi per rimetterle ai piroscafi in partenza.

[5]Le agenzie dei porti di arrivo dovranno alla loro volta curare il ritiro dai piroscafi delle merci non eccedenti il peso suddetto, per effettuarne la consegna ai rispettivi destinatari.

[6]I concessionari saranno obbligati pure a stabilire i servizi cumulativi fra le diverse linee esercitate da essi o da altre imprese di navigazione italiane, affinche' i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e le merci di qualsiasi natura possano essere trasportati da un punto all'altro, senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.

[7]I concessionari infine dovranno, colle norme suindicate, attuare servizi cumulativi colle ferrovie italiane, portando viaggiatori, bagagli e merci di porto che sara' designato dal Governo.

[8]Il detto servizio cumulativo dovra' estendersi eziandio al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci fra i piroscafi e le stazioni ferrovie.

[9]Il Governo, sentiti i concessionari, designera' in ciascuno dei porti di approdo del Regno il luogo di sbarco od imbarco, per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco ed imbarco dei viaggiatori e delle merci.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~quaderno-d-oneri-d-art24 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari