Art. 28 (Quaderno d'oneri D)
[1]I concessionari saranno obbligati a trasportare in terza classe ed a meta' del prezzo stabilito della tariffa i condannati civili e militari, anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena.
[2]Il trasporto dei condannati sara' eseguito in modo che essi sieno sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorita' determinate.
[3]I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.
[4]In verun caso il numero di essi potra' eccedere i 25 sui battelli di portata superiore a 500 tonnellate, e di 15 su quelli di minore portata.
[5]Sara' in facolta' dei concessionari di rifiutare, per giustificate circostanze speciali, l'imbarco di condannati ed alienati, rinviandolo al viaggio successivo.
[6]Gl'indigenti ed i marinai naufraghi, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 (oro) al giorno, compreso il vitto. Le richieste saranno rilasciate dal console od agente del Governo. Questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio, senza il consenso dei concessionari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
