Art. 34 (Quaderno d'oneri D)
[1]La direzione generale delle poste determinera' nei porti interni il tempo necessario per le operazioni commerciali, tanto negli scali intermedi, che nei punti di partenza delle singole linee.
[2]Le merci dovranno essere disposte in modo da non compromettere il movimento del piroscafo e da non impedire il libero accesso alle parti del bastimento riservate a passeggeri.
[3]Nessun oggetto di trasporto, eccettuate le vetture, i fusti vuoti, gli animali, le frutta, le piante vive e gli altri oggetti che possono deperire, se posti sotto coperta, potra' essere collocato sul ponte.
[4]Agli animali poi sara' assegnato un posto sicuro e tale da non dare incomodo ai viaggiatori.
[5]Nessun collo di grosso bagaglio potra' essere collocato nelle sale dei viaggiatori.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
