Art. 39 (Quaderno d'oneri D)
[1]In caso di guerra sara' in facolta' del Governo di fare continuare o sospendere il servizio ed anche di prendere possesso dei bastimenti. Nel caso di continuazione del servizio, il Governo assumera' la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.
[2]Nel caso di sospensione del servizio e per tutto il tempo della sospensione, cessera' la sovvenzione.
[3]In tale eventualita', se i piroscafi saranno presi a nolo dal Governo, il prezzo e le condizioni del noleggio verranno di comune accordo fissate, o per mezzo di un Consiglio di arbitri, determinando il valore dei bastimenti da rimborsarsi a concessionari, ove andassero perduti per fatti di guerra o di esplosione di materiale da guerra, dovendo i rischi di mare rimanere a loro carico.
[4]Qualora poi al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verra' corrisposta, durante la interruzione del servizio un'equa indennita' da fissarsi d'accordo, o per mezzo del giudizio di un consiglio di arbitri.
[5]Il consiglio di arbitri summentovato sara' composto di due persone a scelta del Governo e di due altre persone a scelta dei concessionari, le quali insieme ne designeranno una quinta a maggioranza di suffragi, cui sara' devoluta la presidenza.
[6]A parita' di voti, la scelta della quinta persona verra' fatta dal presidente del tribunale di commercio della capitale.
[7]Il consiglio di arbitri giudichera' inappellabilmente.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
