Art. 26 (Quaderno d'oneri D)
[1]I concessionari saranno tenuti a dare passaggio sui loro piroscafi, alla meta' del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento, ai missionari italiani ed agli impiegati civili, che viaggiano per ragioni di servizio.
[2]I concessionari non saranno pero' obbligati a ricevere un numero di detti passeggeri superiore al quarto dei posti di prima e seconda classe di ciascun piroscafo. Questa limitazione non e' applicabile ai membri del Parlamento.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
