Art. 9 (Quaderno d'oneri D)
[1]La sorveglianza del servizio spetta alla direzione generale delle poste. Essa e' rappresentata nei luoghi di approdo:
- a)Dai direttori o dai capi degli uffici postali;
- b)Dai commissari del Governo designati dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero della marina;
- c)Dai consoli italiani residenti nei porti esteri.
[2]L'amministrazione delle poste rivolge gli ordini ai concessionari od ai loro agenti, sia direttamente, sia per mezzo dei propri rappresentanti.
[3]L'azione dei commissari del Governo nei porti interni, e dei consoli italiani all'estero, che ne esercitano le funzioni, consiste:
- a)Nel vigilare all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- b)Nel sorvegliare l'applicazione del regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'art. 46;
- c)Nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi, proponendo, ove ne sia il caso, l'applicazione delle multe previste dal contratto;
- d)Nell'indicare le modificazioni che si credesse utile introdurre nel servizio e nel materiale nautico.
[4]I commissari del Governo nei porti italiani avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, facendosi accompagnare a tale scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza, e potranno in qualunque occasione farsi esibire il giornale di bordo e gli altri documenti necessari al disimpegno del loro mandato.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
