Art. 10 (Quaderno d'oneri D)
[1]I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere nazionali e di assoluta proprieta' dei concessionari.
[2]I detti piroscafi dovranno inalberare in servizio, oltre la bandiera nazionale, quella postale, secondo le norme che saranno prescritte dal Ministero della marina, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai battelli postali, tanto in Italia che nei porti esteri contemplati nel presente quaderno d'oneri.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
