Art. 18 (Quaderno d'oneri D)
[1]I concessionari hanno obbligo del trasporto gratuito regolare compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, senza citazione di peso, siano dessi originari od a destino dei regi Stati, siano originari od a destino di Stati esteri, compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, nonche' gli stampati, le carte, provviste od altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi (cassette postali, bolgette, bolli, punzoni, martelli, piccoli modelli, piccole macchine, corpi di reato, campioni e simili) e come tale iscritto sui fogli di via.
[2]La gratuita' del trasporto dei dispacci e' obbligatoria anche per tutte le linee che i concessionari esercitassero spontaneamente senza retribuzione dello Stato, oltre i servizi compresi nel presente quaderno d'oneri.
[3]I concessionari saranno responsabili dei danni risultanti al Governo per perdita o manomissione di dispacci e degli oggetti ad essi affidali, salvo il caso di forza maggiore.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
