Art. 49 (Quaderno d'oneri D)
[1]Tutte le difficolta' a cui potesse dare luogo l'esecuzione o la interpretazione di alcune delle clausole del contratto, saranno definite dai tribunali ordinari, salvo quelle di competenza della marina, per le quali sara' arbitro fra le parti il consiglio superiore di marina, e quelle altre deferite nei precedenti articoli al consiglio di arbitri.
[2]Roma, 1 febbraio 1877.
[3]Il Ministro dei Lavori Pubblici ZANARDELLI.
[4]Il Ministro delle Finanze DEPRETIS.
[5]RAFFAELE RUBATTINO.
[6]LUIGI BREGANZE, test. - FELICE SALIVETTO, test.
[7]Visto per copia conforme: Il Direttore Capo di Divisione A. CAPECELATRO.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
