Art. 35 (Quaderno d'oneri D)
[1]Prima dell'attuazione del servizio, i concessionari presenteranno all'approvazione della Direzione generale delle poste le tariffe pei viaggiatori e per le merci, in base alle norme determinate dai precedenti articoli 25 e 30. Sara' in facolta' dei concessionari ogni riduzione eccezionale nei prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci.
[2]Ove, per circostanze imprevedute, si rendesse necessaria l'elevazione delle tariffe, i concessionari dovranno formulare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio.
[3]Uguale approvazione sara' necessaria per il passaggio dall'una all'altra categoria delle merci cambiate fra i porti del Regno, e contemplate nell'elenco che fa seguito ai servizi insulari, o per assimilazione di merci non comprese in detto elenco.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
