Art. 14 (Quaderno d'oneri D)
[1]I piroscafi dovranno essere di solida costruzione, muniti di buone macchine secondo gli ultimi sistemi, e tali da soddisfare le esigenze della navigazione ed a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, nonche' da poter corrispondere pienamente e costantemente all'oggetto cui sono destinati, tanto pel servizio dei viaggiatori, quanto pel trasporto delle merci.
[2]A tale effetto ogni piroscafo dovra' soddisfare alle seguenti essenziali condizioni:
- a)Possedere lo spazio sufficiente per contenere i viveri solidi e liquidi e l'acqua necessaria per l'equipaggio e dei passeggieri, tenuto conto della eventualita' dei ritardi nella navigazione; il combustibile occorrente per compiere la traversata da scalo a scalo, con una riserva eguale per lo meno al quinto di detta provvista;
- b)Avere le camere necessarie per gli alloggi dell'equipaggio ed un numero sufficiente di camere pei passeggieri delle due prime classi;
- c)Possedere lo spazio sufficiente pel trasporto dei bagagli dell'equipaggio e dei viaggiatori, e delle merci di cui fosse chiesto l'imbarco, senza oltrepassare il tirante d'acqua di pieno carico, che sara' determinato dal commissario governativo.
[3]Nessun nuovo piroscafo, oltre quelli gia' adibiti alle dette navigazioni, potra' essere ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una giunta speciale nominata dal Governo, la quale dovra' attenersi al regolamento per la esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'articolo 46.
[4]Tale giunta determinera' se i piroscafi corrispondano alle condizioni di velocita' e di stazatura richieste dai precedenti articoli.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
