Art. 11 (Quaderno d'oneri D)
[1]Il numero dei piroscafi dovra' essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio contemplato all'art. 1 e non mai inferiore a sette, di cui:
[2]due della stazatura minima di 800 tonnellate;
[3]due della stazatura minima di 900 tonnellate;
[4]tre della stazatura minima di 1000 tonnellate.
[5]Detto tonnellaggio sara' determinato secondo le norme del regio decreto dell'11 marzo 1873.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
