Art. 27 (Quaderno d'oneri D)
[1]I concessionari saranno in obbligo di dar passaggio ai militari d'ogni grado che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della Guerra e della Marina.
[2]Il Governo si obbliga dal canto suo a non affidare ad altre imprese, che non siano quelle incaricate dei servizi interni, i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze eccezionali, riservandosi pero' la facolta' di valersi, ove lo credesse, dei bastimenti della regia marina o di altri presi a nolo.
[3]In mancanza di speciali convenzioni, i militari che viaggiano a spese dello Stato pagheranno la meta' del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, escluso il vitto.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
