Art. 48 (Quaderno d'oneri D)
Oltre la risoluzione del contratto nel caso contemplato dall'articolo precedente, i concessionari saranno non solo tenuti all'indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possano derivare allo Stato, ma il Governo potra', anche senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale, e continuare il servizio a tutto rischio ed a spese dei concessionari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
