Art. 32 (Quaderno d'oneri D)
[1]Il trasporto dei generi di privativa, nonche' di derrate e di oggetti comunque destinati al servizio governativo, sara' fatto in forza di contratti speciali, che potranno essere stipulati fra i concessionari, le diverse amministrazioni dello Stato, o quelle altre che in determinati servizi le sostituiscano, ed in mancanza di questi speciali contratti, sara' fatta una riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe.
[2]Il trasporto del materiale da guerra e di quello della marina destinato alle stazioni navali, dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa, sara' regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali che saranno stipulate fra i concessionari ed i Ministeri della guerra e della marina.
[3]In mancanza di tali accordi, detti trasporti saranno fatti colla riduzione del 10 per cento sui prezzi delle tariffe ordinarie. Qualora il Governo intendesse assumere il servizio dei piccoli pacchi, i concessionari dovranno trasportarli per quelle destinazioni, ove saranno designati speciali agenti del Governo, incaricati di riceverli.
[4]Tale trasporto sara' effettuato a meta' del prezzo risultante dai diritti postali, ovvero alla meta' dei prezzi di tariffa, a scelta del Governo, e fra tutti i porti toccati dai piroscafi dei concessionari.
[5]In verun caso pero' sara' obbligatorio il trasporto di una quantita' dei summentovati oggetti superiore alla meta' della portata effettiva del bastimento.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
