Art. 3 (Quaderno d'oneri D)
Il Governo avra' facolta' di togliere degli approdi intermedi o di stabilirne dei nuovi. Esso potra' inoltre obbligare i concessionari a spingere fino a Porto Said una delle quattro corse per l'Egitto, ed a toccare il porto di Siracusa, tanto nei viaggi di andata verso l'Egitto e le Indie, quanto in quelli di ritorno. In tali casi le distanze nautiche fra gli scali saranno determinate dal Ministero della marina, e le leghe di maggiore percorso saranno retribuite a lire 20 ciascuna.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
