Art. 47 (Quaderno d'oneri D)
[1]I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, se non in virtu' di una legge.
[2]Essi non potranno del pari senza l'autorizzazione del Governo, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.
[3]Contravvenendosi a questi patti, il Governo e' in facolta' di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
