Art. 31 (Quaderno d'oneri D)
Nello scopo pero' di assicurare il trasporto delle merci fra i porti italiani e di agevolare l'esportazione da detti porti verso quello dell'estero, i concessionari dovranno ordinare alle proprie agenzie di telegrafare a quella del punto di partenza del piroscafo, il quantitativo delle merci da imbarcarsi, per le quali dovra' conservarsi posto sufficiente a bordo, nella proporzione dei diversi scali della linea.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
