Art. 25 (Quaderno d'oneri D)
[1]Il maximum dei prezzi di passaggio pei viaggiatori, escluso il vitto, fra porto e porto dello Stato, sara' regolato alle condizioni tutte riferibili ai servizi insulari.
[2]Le tariffe pei viaggiatori nel traffico fra i porti italiani e quelli dell'estero e le relative condizioni, saranno stabilite in modo che non risultino superiori a quelle adottate dalle societa' esteri postali, che percorrono linee parallele di navigazione.
[3]Tali tariffe saranno preventivamente approvate dall'amministrazione delle poste.
[4]I viaggiatori dovranno essere trattati a bordo con ogni riguardo, e su ciascun piroscafo sara' tenuto un registro per accogliere i loro reclami.
[5]Sui piroscafi diretti alle Indie sara' imbarcato un dottore in medicina e chirurgia per assistere le persone che cadessero ammalate durante il viaggio.
[6]Detto dottore sara' capo della farmacia.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
