Art. 46 (Quaderno d'oneri D)
I concessionari, nell'esecuzione dei servizi che loro sono affidati, dovranno uniformarsi pienamente al regolamento che sara' emanato dal Ministero della marina d'accordo col Ministero dei lavori pubblici, sentiti i concessionari stessi per le loro osservazioni.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
