Art. 29 (Quaderno d'oneri D)
[1]Gli ispettori centrali e distrettuali delle poste, e gli altri impiegati che ne faranno le veci, avranno diritto, quando trovansi in missione, e sulla semplice presentazione delle credenziali per i viaggi all'interno, ad un posto gratuito di prima classe, escluso il vitto.
[2]Pei viaggi all'estero occorrera' eziandio una speciale autorizzazione della direzione generale delle poste.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
