Art. 2 (Quaderno d'oneri D)
[1]Le distanze nautiche fra i diversi punti di approdo rimangono determinate nel modo seguente:
[2]Da Genova a Livorno................ Leghe 27 » Livorno a Napoli................. » 95
[3]» Napoli a Messina................. » 60
[4]» Messina a Catania................ » 18
[5]» Catania ad Alessandria.............. » 273
[6]» Alessandria a Porto Said............. » 50
[7]» Catania a Porto Said............... » 311
[8]» Porto Said a Suez................ » 29
[9]» Suez ad Aden.................. » 436
[10]» Aden a Bombay.................. » 553
[11]Tanto il Governo quanto i concessionari hanno la facolta' di far rivedere dal Ministero della marina le distanze di cui sopra:
[12]1. Entro l'anno, dalla data da cui ha effetto la presente convenzione;
[13]2. Quando per mutate condizioni dei porti le distanze fra gli approdi abbiano subito variazioni.
[14]Le decisioni del Ministero della marina sono obbligatorie per le due parti ed avranno effetto nella liquidazione dei sussidi riferibili al tempo successivo al semestre in cui fu richiesta la revisione.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
