Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22507/2026
Compensazione cd. impropria - Conseguenze - Rilevabilità ex officio anche in appello - Limiti.
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che scaturiscono da uno stesso rapporto e si risolve in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consentendo al giudice di procedere, d'ufficio, al relativo accertamento, anche in appello, senza necessità di un'eccezione di parte o di una domanda riconvenzionale, purché l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.
Rv. 679135-05Rassegna di giugno 2026, p. 121Art. 1241 c.c. · Art. 166 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.Dove leggere la sentenza