Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Obbligazioni in genere

Estinzione dell'obbligazione

Sottovoce della voce 113 nella classificazione del Massimario

12 massime, da pronunce dal 6 gennaio 2025 al 30 giugno 2026

Massime della Corte di cassazione

12 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22507/2026

    Compensazione › Casi in cui la compensazione non si verifica

    Compensazione cd. impropria - Conseguenze - Rilevabilità ex officio anche in appello - Limiti.

    In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che scaturiscono da uno stesso rapporto e si risolve in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consentendo al giudice di procedere, d'ufficio, al relativo accertamento, anche in appello, senza necessità di un'eccezione di parte o di una domanda riconvenzionale, purché l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.

    Rv. 679135-05Rassegna di giugno 2026, p. 121Art. 1241 c.c. · Art. 166 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19265/2026

    Compensazione › Casi in cui la compensazione non si verifica

    In tema di insinuazione allo stato passivo e di compensazione dei crediti, la contestazione nel medesimo procedimento di ammissione al passivo instaurato dal creditore, circa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dal curatore, impedisce al giudice di pronunciare la compensazione legale o giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva escluso dal passivo fallimentare il credito della banca, ritenuto erroneamente eliso da un controcredito risarcitorio opposto dalla curatela in compensazione che, invece, non presentando caratteristiche di certezza o di determinabilità, non era stato oggetto di alcun accertamento specifico).

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 678843-01Rassegna di giugno 2026, p. 41Art. 1241 c.c. · Art. 1243 c.c. · Art. 35 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17494/2026

    Compensazione

    Compensazione in materia tributaria - Credito effettivamente sussistente - Omessa dichiarazione - Compensazione - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.

    L'utilizzo in compensazione di un credito effettivamente sussistente benché non inserito nella dichiarazione non è riconducibile all'ipotesi dell'omesso versamento per indebita compensazione, restando configurabile la sola violazione formale correlata all'omessa dichiarazione dell'annualità di maturazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di un credito IVA maturato nell'anno 2009, tardivamente dichiarato e portato in compensazione nell'anno 2010, ha ritenuto inapplicabile la sanzione per omesso versamento, sussistendo soltanto una violazione formale, già di per sé sanzionata dall'ordinamento per l'omesso invio della dichiarazione IVA).

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale)

    Rv. 679355-01Rassegna di giugno 2026, p. 220Art. 13 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13538/2026

    Rinunzia › Remissione › Restituzione volontaria del titolo

    In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, qualora l'immobile sia stato oggetto di pignoramento e affidato ad un custode giudiziario, il possesso da parte del conduttore degli originali delle cambiali rilasciate al locatore a titolo di pagamento del prezzo per i canoni di locazione non equivale al pagamento, non operando la presunzione iuris tantum di estinzione del debito ex art. 1237 c.c. nei confronti del custode giudiziario, soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di locazione, né è opponibile alla procedura, ex art. 2704 c.c., non consentendo di dimostrare l'anteriorità del pagamento e, quindi, della restituzione dei titoli rispetto al pignoramento ed alla nomina del custode.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Immobiliare

    Rv. 678214-01Rassegna di maggio 2026, p. 141 ↗Art. 1199 c.c. · Art. 1587 c.c. · Art. 1237 c.c. · Art. 559 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9851/2026

    Confusione

    Alle Aziende Sanitarie Locali, aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990, con la conseguenza che le obbligazioni delle ASL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la ASL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la ASL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria.

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 677630-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 262 ↗Art. 1182 c.c. · Art. 1219 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3431/2026

    Compensazione

    Credito tributario - Proposta di compensazione ex art. 28-ter, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 - Notifica all’interessato - Interruzione della prescrizione - Configurabilità.

    La proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, che l'agente della riscossione notifica all'interessato ai sensi dell'art. 28-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del credito tributario, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.

    Classificata anche sotto: Prescrizione civile › Interruzione · Tributi (in generale) › Accertamento tributario (nozione)

    Rv. 677865-01Rassegna di febbraio 2026, p. 128 ↗Art. 2943 c.c. · Art. 28-ter Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2752/2026

    Compensazione

    Domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale - Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento - Compensazione d’ufficio dei crediti accertati - Ammissibilità - Fondamento.

    L'accoglimento nel medesimo giudizio della domanda di pagamento del corrispettivo pattuito e di quella riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento giustifica la compensazione d'ufficio dei rispettivi crediti, in quanto relativi allo stesso rapporto negoziale.

    Rv. 677432-01Rassegna di febbraio 2026, p. 48 ↗Art. 1241 c.c. · Art. 112 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33950/2025

    Compensazione › Casi in cui la compensazione non si verifica

    Assicurazione - Debito per il pagamento del premio - Credito verso l’assicuratore per indennizzo - Compensazione - Esclusione.

    (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). Il credito verso l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Rv. 677199-01Rassegna di dicembre 2025, p. 127 ↗Art. 1901 c.c. · Art. 1243 c.c. · Art. 1241 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26524/2025

    Compensazione

    Danno differenziale da risoluzione contrattuale - Criterio di calcolo - Quantificazione d'ufficio - Sussistenza - Necessità di domande o eccezioni di compensazione propria - Esclusione - Fattispecie.

    Il danno da risoluzione per inadempimento contrattuale deve essere commisurato al differenziale tra il valore delle prestazioni non eseguite e la prestazione a carico della parte non inadempiente, senza che a tal fine sia necessario che la parte inadempiente proponga domande o eccezioni di compensazione propria, poiché in presenza di crediti e debiti originati da un medesimo rapporto deve procedersi d'ufficio alla loro compensazione impropria. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici comunitari, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva liquidato il danno da risoluzione commisurandolo al totale degli importi che la parte non inadempiente avrebbe ricevuto per i benefici anzidetti).

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno

    Rv. 676925-01Rassegna di ottobre 2025, p. 43 ↗Art. 1453 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1241 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24670/2025

    Compensazione › Giudiziale

    Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Opposizioni

    Rv. 676583-01Rassegna di settembre 2025, p. 55 ↗Art. 474 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 1241 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 13, da gennaio 2025 a giugno 2026. Fonti e metodologia