Codice civile

Art. 1237 c.c. — Restituzioni volontaria del titolo

[1]La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

[2]Se il titolo del credito e' in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1237 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13538/2026

    10 maggio 2026

    In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, qualora l'immobile sia stato oggetto di pignoramento e affidato ad un custode giudiziario, il possesso da parte del conduttore degli originali delle cambiali rilasciate al locatore a titolo di pagamento del prezzo per i canoni di locazione non equivale al pagamento, non operando la presunzione iuris tantum di estinzione del debito ex art. 1237 c.c. nei confronti del custode giudiziario, soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di locazione, né è opponibile alla procedura, ex art. 2704 c.c., non consentendo di dimostrare l'anteriorità del pagamento e, quindi, della restituzione dei titoli rispetto al pignoramento ed alla nomina del custode.

    Art. 1237 c.c. · Art. 1199 c.c. · Art. 1587 c.c. · Art. 559 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La remissione è considerata atto unilaterale, tuttavia la volontà del debitore non è senza effetto perchè, pur non essendo elemento di perfezione del negozio remissorio, può impedire che questo produca le sue conseguenze giuridiche se il debitore dichiara di non volerne profittare (art. 1236). Al pari di ogni dichiarazione recettizia, la remissione si perfeziona con la sua comunicazione alla persona cui è diretta; ma, a provare la liberazione, basta la restituzione del titolo (art. 1237. primo comma) e cioè una consegna a carattere definitivo del documento. Tale volontaria consegna non assume un significato remissorio inconfutabile se ha per oggetto, non già il documento originale del credito, ma la copia esecutiva del titolo redatto in forma pubblica (art. 1237, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 574

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1237 · fonte del testo

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