Codice civile

Art. 1901 c.c. — Mancato pagamento del premio

[1]Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto e' da lui dovuto.

[2]Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

[3]Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto e' risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1901 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5821/2026

    15 marzo 2026

    Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, dal momento che, nei confronti del danneggiato, ciò che rileva ai fini della promovibilità dell'azione diretta è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo; tuttavia, nell'ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, per escludere la responsabilità dell'assicuratore occorre che questi dimostri l'insussistenza di un comportamento colposo ingenerante l'erroneo affidamento del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, sull'erroneo presupposto che la mendace dichiarazione del danneggiante assicurato circa la propria residenza rendesse nullo il contratto di assicurazione).

    Art. 1901 c.c. · Art. 127 Codice delle assicurazioni private

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33950/2025

    24 dicembre 2025

    (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). Il credito verso l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 1901 c.c. · Art. 1243 c.c. · Art. 1241 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 602/1988

    Questione inammissibile
    31 maggio 1988

    È manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 41, secondo comma, Cost., dell'art. 1901, secondo e terzo comma, c.c. nella parte in cui riconosce all'assicuratore il diritto di chiedere il pagamento dell'intero premio in corso all'assicurato che abbia stipulato nuovo contratto per lo stesso rischio con altro assicuratore, allorché il contratto si sia rinnovato per difetto di tempestiva disdetta.

    Art. 1901 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 284/1984

    Questione infondata
    12 dicembre 1984

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 18/1975.

    Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 137/1982

    Questione infondata
    14 luglio 1982

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 18/1975.

    Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno stabilito nella polizza (art. 1899, primo comma). Nell'assicurazione dei danni è stata criticata la prassi contrattuale di una scadenza ultradecennale e di rinnovazioni tacite per un tempo uguale a quello fissato nel contratto. Questa pratica spesso si risolve in una continuazione del rapporto anche all'infinito, se all'assicurato sfugge il ricordo della specifica pattuizione della polizza. Si è rimediato a ciò disponendo che il contratto ultradecennale, nonostante patto contrario, può disdirsi alla scadenza dei dieci anni con preavviso di sei mesi, rimanendo limitata a due anni la durata della proroga tacita (art. 1899, primo e secondo comma). La continuità della copertura del rischio è peraltro in funzione dell'adempimento, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di pagare i premi: la copertura quindi resta sospesa se il pagamento non avviene (art. 1901, primo e secondo comma). Nell'assicurazione dei danni, se l'assicuratore entro sei mesi dalla scadenza del premio non agisce per la riscossione, il contratto è risoluto di diritto, e l'assicuratore può pretendere solo il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso (art. 1901, terzo comma). Nell'assicurazione sulla vita deve distinguersi il primo premio, che può essere richiesto dall'assicuratore solo entro i sei mesi, dai premi successivi, il cui mancato pagamento dà luogo alla risoluzione del contratto dopo il decorso del termine di tolleranza stabilito nella polizza o, in mancanza, entro, venti giorni dalla scadenza, salvo sempre il diritto dell'assicurato al riscatto dell'assicurazione o alla riduzione della somma assicurata (art. 1924, secondo comma). L'assicurazione rimane in vigore anche se le cose assicurate sono state alienate (art. 1918, primo comma). Salvo che sia stata emessa polizza all'ordine o al portatore (art. 1918, quinto comma), l'assicurato deve dare notizia dell'assicurazione allo acquirente e dell'alienazione all'assicuratore, senza di che continua ad essere obbligato verso l'assicuratore (art. 1918, secondo comma); al ricevere tale comunicazione l'acquirente può dichiarare di non volere continuare nell'assicurazione (articolo 1918, terzo comma) e l'assicuratore può dichiarare di voler recedere (art. 1918, quarto comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 753

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Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1901 · fonte del testo

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