Codice civile

Art. 1664 c.c. — Onerosità o difficoltà dell'esecuzione

[1]Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

[2]Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu' onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1664 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28249/2025

    24 ottobre 2025

    In tema di appalto concluso tra privati per il soddisfacimento di interessi privati, il recepimento delle clausole del capitolato generale delle opere pubbliche non trasforma il rapporto in appalto pubblico, con la conseguenza che le clausole suddette sono applicabili solo se e in quanto non in contrasto con le specifiche pattuizioni da loro formulate, restando il contratto regolato dagli artt. 1655 ss. c.c.

    Art. 1664 c.c. · Art. 1332 c.c. · Art. 1655 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 27592/2025

    16 ottobre 2025

    In tema di redditi di impresa, in caso di opere, servizi o forniture ultrannuali, agli effetti dell'art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, costituiscono maggiorazioni di prezzo assoggettabili a tassazione già al momento della richiesta (stante la certezza delle pretesa, in quanto scaturite dalla legge o dal contratto) i redditi derivanti da proventi accessori al contratto (quale è la vendita di materiale non impiegato nell'appalto), i corrispettivi per i servizi aggiuntivi richiesti e le variazioni del costo dei materiali e della manodopera (ove incidenti nella variazione per almeno il 10% dell'importo complessivo del contratto ex art. 1664 c.c.), mentre non sono soggette a tassazione nell'anno della richiesta le pretese relative alle "riserve di cantiere" e quelle per maggiori compensi fondate su "varianti" in corso d'opera - trattandosi di mere proposte di modifica del negozio, come tali prive del requisito della certezza -, nonché le riserve di carattere risarcitorio, preordinate unicamente alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore.

    Art. 1664 c.c. · Art. 93 t.u.i.r.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Un'altra importante innovazione, rispondente alle moderne esigenze del contratto di appalto, è quella apportata dall'art. 1664, primo comma, che fa una decisa applicazione dell'art. 1467 relativo all'eccessiva onerosità della prestazione, accogliendo il principio della revisione dei prezzi dell'appalto, quando, per effetto di circostanze sopravvenute, che le parti non potevano prevedere, si sia verificato un sensibile squilibrio nelle rispettive posizioni contrattuali. Il principio della rivedibilità del prezzo, già attuato nella prassi degli appalti pubblici, si giustifica non solo con evidenti ragioni di giustizia concreta e col principio di solidarietà che deve prevalere sull'esclusiva considerazione degli interessi singoli (n. 558), ma anche col fatto che il valore dell'opera compiuta, entrata nel patrimonio del committente, è normalmente in funzione del valore dei materiali e della mano d'opera; di guisa che è giusto, in caso di notevoli variazioni di questi elementi che superino l'alea normale del contratto, variare pure il prezzo dell'opera, lasciandosi in ogni caso immutato il margine di guadagno che l'appaltatore si riprometteva al momento della conclusione del contratto. La revisione del prezzo è dunque ammessa, a favore di entrambi le parti, quando l'aumento o la diminuzione del costo dei materiali e della mano d'opera superi quel limite dell'alea normale che qui la legge indica a priori nel decimo del prezzo complessivo convenuto; ed è ammessa solo per quella parte della differenza che eccede tale decimo. Un'ulteriore applicazione del principio è contenuta nel secondo comma dello stesso art. 1664. Nell'ipotesi, piuttosto frequente, in cui, durante i lavori, si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause obiettive, sia pure preesistenti al contratto ma ignote alle parti, le quali impongano all'appaltatore di compiere ulteriori lavori o opere supplementari, si riconosce all'appaltatore medesimo il diritto di ottenere un equo compenso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 702

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1664 · fonte del testo

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