Art. 1332 c.c. — Adesione di altre parti al contratto

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalita' dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1332 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28249/2025

    24 ottobre 2025

    In tema di appalto concluso tra privati per il soddisfacimento di interessi privati, il recepimento delle clausole del capitolato generale delle opere pubbliche non trasforma il rapporto in appalto pubblico, con la conseguenza che le clausole suddette sono applicabili solo se e in quanto non in contrasto con le specifiche pattuizioni da loro formulate, restando il contratto regolato dagli artt. 1655 ss. c.c.

    Art. 1332 c.c. · Art. 1655 c.c. · Art. 1664 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 66 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Invece sono figure particolari di proposte i contratti aperti all'adesione di altri (art. 1332) e l'offerta al pubblico che contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta (art. 1336, primo comma). Le parti che convengono di consentire l'entrata nel contratto di altri soggetti aventi uguale interesse, in sostanza si pongono nella posizione di proponenti rispetto a coloro i quali vorranno aderire al rapporto. La conseguenza è che, se non è stato convenuto diversamente, l'adesione e la revoca dell'adesione devono essere indirizzate a tutti i contraenti originari; se uno di essi non riceve l'adesione o la revoca, le dichiarazioni relative non produrranno quindi effetti. Talvolta però le parti costituiscono un organo per l'attuazione dello scopo del contratto; ad esso può dirigersi così l'adesione come la revoca dell'adesione, le quali attengono pure alle finalità del rapporto. L'offerta al pubblico, per essere considerata come proposta, deve contenere gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, in modo che si possa differenziare dagli inviti ad offrire, i quali mirano ad orientare gli interessati e a provocarne eventuali proposte. L'offerta al pubblico è regolata come figura giuridica distinta da quella della promessa al pubblico (art. 1989, primo comma). Essa ha quale sua caratteristica fondamentale la direzione ad incertam personam; e pertanto, mentre può mettere in moto il normale meccanismo dell'accettazione contrattuale, non può soggiacere alle norme ordinarie che regolano le forme della revoca. Ignorandosi infatti quali persone abbiano avuto notizia dell'offerta, la revoca di questa non può indirizzarsi individualmente: basterà che sia resa pubblica nelle medesime forme usate per l'offerta o in forme equipollenti, prescindendosi, per la sua efficacia, dall'indagare se in concreto fu conosciuta da coloro che conobbero l'offerta (art. 1336, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 611

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1332 · fonte del testo

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